Condizioni economiche applicate alle transazioni immobiliari
CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE
Provvigioni di mediazione
Per transazioni IMMOBILIARI: provvigione pari al 4% (quattro per cento) del prezzo di compravendita o del valore della transazione, oltre IVA di legge, dovuta sia dalla parte venditrice che dalla parte acquirente.Per la compravendita di AZIENDE o TERRENI di qualsiasi natura: provvigione pari al 5% (cinque per cento) del valore della transazione, oltre IVA di legge, dovuta sia dalla parte acquirente sia dalla parte venditrice.
Le suddette provvigioni si intendono applicabili salvo eventuali pattuizioni, in aumento o in diminuzione, concordate tra la parte venditrice, la parte acquirente e il mediatore.
Clausola di tutela dell'attività di mediazione
Il Cliente riconosce che l'attività svolta dall'Agenzia Immobiliare è determinante ai fini della conclusione dell'affare e si impegna a non eludere, direttamente o indirettamente, il diritto dell'Agenzia alla provvigione mediante accordi conclusi autonomamente con soggetti presentati dall'Agenzia o comunque conosciuti tramite la stessa.
Qualsiasi modifica soggettiva delle parti, ivi compresa l'interposizione di persone fisiche o giuridiche, società, familiari, conviventi, fiduciari, società controllate o collegate o altri soggetti comunque riconducibili al Cliente, non esclude il diritto dell'Agenzia alla provvigione qualora l'affare riguardi il medesimo immobile, azienda o diritto oggetto dell'attività di mediazione.
In caso di comportamento volto ad eludere il diritto alla provvigione ("salto di agenzia"), il Cliente venditore e/o acquirente sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, una clausola penale pari al doppio della provvigione pattuita o delle provvigioni sopra indicate, oltre al rimborso delle spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute per il recupero del credito, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno nei casi consentiti dalla legge.
Qualora il Cliente venditore e/o acquirente concluda direttamente o indirettamente l'affare con soggetti presentati dall'Agenzia, ovvero con soggetti comunque conosciuti tramite l'attività della stessa, anche mediante interposizione di persone fisiche o giuridiche, durante la vigenza dell'incarico, scritto o verbale, ovvero entro 24 mesi dalla sua cessazione, e purché sussista un nesso causale tra l'attività di mediazione svolta e la conclusione dell'affare, sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia la provvigione pattuita o sopra indicata, oltre ad una clausola penale pari al doppio della provvigione, oltre al rimborso delle spese legali e di recupero del credito, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Ritardato pagamento
Qualora il Cliente non provveda al pagamento delle provvigioni, della clausola penale o di qualsiasi altro importo dovuto all'Agenzia entro la data in cui il relativo credito diviene esigibile, sarà tenuto a corrispondere, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, una indennità convenzionale per il ritardo pari ad Euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla data di esigibilità del credito fino all'effettivo ed integrale pagamento.
L'indennità convenzionale maturerà fino ad un importo massimo pari al valore della provvigione dovuta, salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei casi consentiti dalla legge.
Restano in ogni caso dovuti:
Accettazione delle condizioni
Con la sottoscrizione dell'incarico di mediazione, ovvero con l'accettazione e l'utilizzo dei servizi offerti dall'Agenzia Immobiliare, il Cliente dichiara di aver preso visione, compreso ed accettato integralmente le presenti condizioni economiche e contrattuali, impegnandosi al loro pieno rispetto.Torrita di Siena 02.09.2026
